| Fasano |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 ottobre 2001, n.447
Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato. GU n. 300 del 28-12-2001- Suppl. Ordinario n.282 testo in vigore dal 1-1-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore; …omissis… Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000; …omisis… Considerata la necessita' di adeguare gli istituti della concessione e dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali introdotto dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; …omisis… Udito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000; Vista la nota della Commissione europea n. 4735 del 5 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 105/2001, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente regolamento:
… omissis…
Art. 8. - Procedura di autorizzazione generale
1. Il soggetto che intende conseguire una autorizzazione generale, e' tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B1, … omissis…, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.
… omissis…
Radioamatori
Art. 32. - Definizione
1. L'attivita' di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. L'attivita' di radioamatore puo' essere svolta, al di fuori della sede dell'impianto, con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
Art. 33.
P a t e n t e
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all'articolo 34.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame
ATTENZIONE! - dal 21 luglio 2005 la Patente di radioamatore e' unica ed e' stato abolito l'esame di CW, vedi qui il decreto.
Art. 34. - Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 10 Watt.
ATTENZIONE! - dal 21 luglio 2005 la Patente di radioamatore e' unica ed e' stato abolito l'esame di CW, vedi qui il decreto.
Note all'art. 34:
Le classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR/61-0l attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, recante: "Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991 sono: la classe 1 che corrisponde alla licenza ordinaria; la classe 2 che corrisponde alla licenza speciale.
ATTENZIONE! - dal 21 luglio 2005 la Patente di radioamatore e' unica ed e' stato abolito l'esame di CW, vedi qui il decreto.
Art. 35. - Requisiti
1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Note all'art. 35:
Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" v. nelle note all'art. 11.
Art. 36. - Dichiarazione
- La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo gia' acquisito, come disposto dall'articolo 37, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
Art. 37. - Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.
Art. 38. - Attivita' di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero delle comunicazioni l'attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero, e' soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Note all'art. 38:
- Per il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, v. nelle note all'art. 34.
Art. 39. - Calamita' - contingenze particolari
1. L'Autorita' competente puo', in caso di pubblica calamita' o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 32.
Art. 40. - Assistenza
1. Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti, della localita', della durata e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 41. - Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 8, commi 1, 2, e 38, l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 37 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 42. - Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere conseguita da:
a) universita';
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori
legalmente costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro
attivita' istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di eta' non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 43. - Ascolto
- E libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.
… omissis …
Art. 47. - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2002, salvo per cio' che concerne il servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. a' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2001 CIAMPI
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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE
| Decreto 1° agosto 2003
Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H
Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.
Capo I - ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
Art. 1 - Validità autorizzazione generale - Rinnovo 1. L'autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e lí'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni. 2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato. 3. Il rinnovo dellíautorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente allegato. 4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni. 5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato.
Art. 2 - Patente 1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02. 2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02". 3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214. 4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana. 5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo. 6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
ATTENZIONE! - dal 21 luglio 2005 la Patente di radioamatore e' unica ed e' stato abolito l'esame di CW, vedi qui il decreto. Art. 3 - Esami 1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile. 3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo. 4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare. 5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali. 6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2). 7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati. 8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui al sub allegato E, al presente allegato. ATTENZIONE! - dal 21 luglio 2005 la Patente di radioamatore e' unica ed e' stato abolito l'esame di CW, vedi qui il decreto. Art. 4 - Domande ammissione esami 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
Art. 5 - Esoneri prove di esami 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui allíarticolo 2. 4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia. ATTENZIONE! - dal 21 luglio 2005 la Patente di radioamatore e' unica ed e' stato abolito l'esame di CW, vedi qui il decreto. Art. 6 - Nominativo 1. Il nominativo, di cui allíarticolo 139 del Codice, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere. 2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:
Art. 7 - Acquisizione nominativo 1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda. ATTENZIONE! - dal 21 luglio 2005 la Patente di radioamatore e' unica ed e' stato abolito l'esame di CW, vedi qui il decreto. Art. 8 - Tirocinio 1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione.
Art. 9 - Ascolto 1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato. 2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: "lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza".
Art. 10 - Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate 1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b). 3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). 4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, alleoccorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica. 5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio. 6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale. 7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori. 8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti. 9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W. 10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse. 11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.
Sezione II - Norme tecniche
Art. 11 - Bande di frequenza 1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 12 - Norme d'esercizio 1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni. 2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione. 3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione. 4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore. 5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso. 6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto. 7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi. 8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.
Art. 13 - Trasferimento di stazione 1. Nell'ambito del territorio nazionale è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna. 2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale. 3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice.
Art. 14 - Controllo sulle stazioni 1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Art. 15 - Limiti di potenza 1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dellíinviluppo di modulazione:
ATTENZIONE! - dal 21 luglio 2005 la Patente di radioamatore e' unica ed e' stato abolito l'esame di CW, vedi qui il decreto. Art. 16 - Requisiti delle apparecchiature 1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore. 2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12.
Art. 17 - Installazione di antenne 1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
Capo II° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18 - Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale 1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a decorrere:
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1. 3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.
Art. 19 - Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01 1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell'articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato. ATTENZIONE! - dal 21 luglio 2005 la Patente di radioamatore e' unica ed e' stato abolito l'esame di CW, vedi qui il decreto. Art. 20 - Autorizzazioni generali speciali 1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui allíarticolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali. DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.176; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo III, capo VII; Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale»; Visto, altresi', l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni elettroniche; Visto l'art. 25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle radiocomunicazioni che conferisce la facolta' alle amministrazioni degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorieta' della capacita' in ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori; Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nell'alinea precedente; Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-02 nel senso di eliminare l'obbligatorieta' della capacita' nelle trasmissioni radio del codice Morse; Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministero delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato; Decreta: Art. 1. Patente 1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse. 2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» vengono unificate nell'unica patente di classe A. Art. 2. Esami 1. In conformita' di quanto previsto della raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla. Art. 3. Nominativo 1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilita' per i titolari delle autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2005 Il Ministro: Landolfi
Sub Allegato A
Al Ministero delle
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ........................................................................................................................
dati del rappresentante legale cognome e nome ....................................................................................................................
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche; dichiara
- di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n. ............. conseguita il ...........;
- un impianto destinato ad uso collettivo; (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ......... (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
si impegna
- a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione;
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti: a) attestatazione di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l'autorizzazione generale; data ..................... (firma) ..........................................................................................
Sub Allegato A 1(art. 1, comma 3, dell'Allegato n. 26)
Al Ministero delle DICHIARAZIONE
Il sottoscritto .....................................................................................................................
Dati del rappresentante legale cognome e nome ..................................................................................................................
Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione generale di cui all'articolo107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
dichiara - di voler esercire:
- un impianto destinato ad uso collettivo
- di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ...............(massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
e si impegna:
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
Allega alla presente dichiarazione l'attestato di versamento del contributo relativo all'anno dal quale decorre il rinnovo dell'autorizzazione generale;
data ............................ (firma) ...............................................................................
Sub Allegato B (art. 1, comma 5, dell'Allegato n.26) MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Autorizzazione generale N° ................................................................... Conseguita con dichiarazione del ........................................................... Patente N° ........................................................................................... Nominativo ..................................................................................................... Sig./Mr./M. ..................................................................................................... Nato a ......................................................... il .................................. Per l'esercizio di una stazione di radioamatore istallata placée in .................................................... cap ...................... in/ à .............................................................. postal code/code postal ................ Via/Addresse/Adresse ....................................................n°.................................................... Valida fino al/Valid until/Valable jusqu'au .................................................... timbro data/date .................................................... IL DIRETTORE Il rinnovo dell'autorizzazione generale conseguito con dichiarazione del .................................................... Le renouvellement de l'autorisation générale obtenue avec déclaration du .................................................... IL DIRETTORE data/date .................................................... timbro
Sub Allegato C (art. 1, comma 5, dell'Allegato n. 26) MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Autorizzazione generale N° ................................................................... Conseguita con dichiarazione del ........................................................... Patente N° ........................................................................................... Nominativo ..................................................................................................... Sig./Mr./M. ..................................................................................................... Nato a .................................................................. il .................................. Per l'esercizio di una stazione di radioamatore istallata placée in ............................................................ cap ....................... in/ à .............................................................. postal code/code postal ................ Via/Addresse/Adresse ............................................................ n°......................... Valida fino al/Valid until/Valable jusqu'au ............................................................ timbro data/date ............................................................ IL DIRETTORE Il rinnovo dell'autorizzazione generale conseguito con dichiarazione del .......................... Le renouvellement de l'autorisation générale obtenue avec déclaration du......................... IL DIRETTORE data/date ............................................................ timbro
Sub Allegato D (art. 3, comma 1 dell'Allegato n. 26)
PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE
PARTE I QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA, IL FUNZIONAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE
A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA
1.- ELETTRICITA', ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA ñ TEORIA 1.1. - Conduttività
1.2. - I generatori elettrici
1.3. - Campo elettrico
1.4. - Campo magnetico
1.5. - Campo elettromagnetico
1.6. - Segnali sinusoidali
1.7. - Segnali non sinusoidali
1.8. - Segnali modulati
1.9. - Potenza ed energia
2.- COMPONENTI 2.1.- Resistore
2.2.- Condensatore
2.3.- Induttori
2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori
2.5.- Diodo
2.6.- Transistor
2.7.- Varie
3.- CIRCUITI 3.1.- Combinazione dei componenti
3.2.- Filtri
3.3.- Alimentazione
3.4.- Amplificatori
3.5.- Rivelatori
3.6.- Oscillatori
3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop)
4.- RICEVITORI 4.1.- Tipi di ricevitore
4.2.- Schemi a blocchi
4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)
4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva)
5.- TRASMETTITORI 5.1.- Tipi di trasmettitori
5.2.- Schemi a blocchi
5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)
5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva)
6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE 6.1.- Tipi di antenne
6.2.- Caratteristiche delle antenne
6.3.- Linee di trasmissione
7.- PROPAGAZIONE
8.- MISURE 8.1.- Principi sulle misure Misure di:
8.2.- Strumenti di misura Pratica delle operazioni di misura:
9.- DISTURBI E PROTEZIONE 9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici
9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici
9.3.- Protezione contro i disturbi Misure per prevenire ed eliminare i disturbi
10.- PROTEZIONE ELETTRICA
B.- REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI URGENZA E COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI
5.- INDICATIVI DI CHIAMATA
6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU
C.- REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI SERVIZI DI RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE
1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT
2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT
3.- LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA
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